Ai sensi del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937, Limolane S.r.l. ha configurato il cosiddetto sistema di Whistleblowing, per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, e per introdurre disposizioni per la tutela di chi segnala violazioni di norme nazionali.
- FINALITÀ E AMBITO DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE
Il decreto tutela chi, nell’ambito della propria attività lavorativa, viene a conoscenza di comportamenti illeciti o violazioni di leggi che possono compromettere l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o di un’organizzazione privata.
Secondo il Decreto, tra le violazioni segnalabili (se conosciute nell’ambito del rapporto lavorativo con la Società) rientrano:
- Illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o infrazioni al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società (Modello 231), se non già incluse in altre categorie;
- Violazioni normative in ambiti specifici quali: appalti pubblici; servizi finanziari, mercati e prevenzione del riciclaggio; sicurezza dei prodotti e compliance; sicurezza dei trasporti; tutela ambientale; protezione da radiazioni e sicurezza nucleare; sicurezza alimentare e salute animale; sanità pubblica; tutela del consumatore; privacy e protezione dei dati personali; sicurezza informatica.
- Condotte che arrecano danno agli interessi finanziari dell’UE;
- Infrazioni che compromettono il mercato interno, comprese pratiche anticoncorrenziali o violazioni finalizzate ad ottenere un vantaggio fiscale per la Società.
Non rientrano tra le segnalazioni valide le lamentele di carattere personale, conflitti e reclami relativi esclusivamente al proprio rapporto di lavoro o collaborazione.
- SOGGETTI AUTORIZZATI A SEGNALARE
Hanno facoltà di segnalare eventuali irregolarità:
- Dipendenti;
- Lavoratori autonomi e soggetti con rapporti di collaborazione;
- Collaboratori o lavoratori di fornitori di beni o servizi o appaltatori;
- Liberi professionisti e consulenti;
- Volontari e tirocinanti;
- Soci e soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche di fatto).
Le tutele previste si estendono anche a: facilitatori; colleghi o persone che operano nello stesso contesto lavorativo del segnalante; persone fisiche o giuridiche collegate al segnalante.
- MODALITÀ PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE
Le segnalazioni possono essere trasmesse per iscritto o oralmente, tramite la piattaforma online dedicata: https://limolane.segnalazioni.net/
Limolane S.r.l. ha affidato la gestione del canale di segnalazione all’Avv. Riccardo Roscini Vitali, presidente dell’Organismo di Vigilanza, professionista con comprovata esperienza in materia di whistleblowing, in conformità all’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 24/2023.
3.1 Gestione delle segnalazioni
La procedura prevede:
- un avviso di ricezione entro 7 giorni dalla segnalazione;
- possibilità di interazione con il segnalante per eventuali chiarimenti;
- un esame approfondito del contenuto della segnalazione;
- una risposta entro tre mesi, calcolati dalla conferma di ricezione o, in mancanza, dal termine dei 7 giorni previsti.
3.2 Requisiti della segnalazione
Per essere efficace, la segnalazione deve includere una descrizione circostanziata dei fatti e tutti gli elementi che rendano plausibile e verificabile la fondatezza della violazione segnalata.
3.3 Riservatezza e protezione del segnalante
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 24/2023, la Società garantisce:
- la totale riservatezza dell’identità del segnalante, salvo esplicito consenso;
- la protezione contro qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione;
- la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
Soltanto soggetti espressamente autorizzati, e nei limiti della normativa, possono accedere ai dati relativi alla segnalazione.
3.4 Trattamento dei dati personali
Tutti i dati e le informazioni personali forniti tramite il sistema di segnalazione sono utilizzati esclusivamente per la gestione e l’approfondimento delle segnalazioni; sono trattati nel rispetto delle normative vigenti, compresa la privacy. Maggiori dettagli sono contenuti nell’Informativa Privacy disponibile nella sezione allegati della pagina.
3.5 Sanzioni e responsabilità
La violazione dell’obbligo di riservatezza costituisce illecito disciplinare, fatte salve ulteriori responsabilità di legge.
Se una segnalazione risulta infondata ed è stata effettuata con dolo o colpa grave da parte di un dipendente, potrebbero essere presi in considerazione provvedimenti disciplinari.
Per ulteriori informazioni su come presentare una segnalazione e sulla procedura di trattamento delle segnalazioni da parte della Società, si rimanda al documento ” Whistleblowing Policy”. Per ulteriori riferimenti giuridici, consultare il decreto legislativo n. 24/2023.
- ALLEGATI
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